Anniversario di matrimonio - Emancipazione di minore
Il minore emancipato è quel minore che, avendo contratto matrimonio, non è più soggetto alla potestà dei genitori. Poiché l’età minima per contrarre matrimonio è sedici anni, l’emancipazione può riguardare solo il minore almeno sedicenne.
Per la precisione, secondo il codice civile, è considerato minore emancipato colui che abbia compiuto i 16 anni, ma non ancora i 18, che sia ammesso dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. In tal caso il tribunale, su istanza dell’interessato, accertata la sua maturità psico-fisica e la fondatezza delle motivazioni rilevate nell’istanza, sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore può con decreto ammettere il minore a contrarre matrimonio. L’emancipazione interviene prima del matrimonio e permane anche se il matrimonio contratto è successivamente dichiarato nullo.
L’emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Il minore emancipato può, con l’assistenza del curatore, riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego e può stare in giudizio sia come attore sia come convenuto. Per gli altri atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare. Per gli atti di straordinaria amministrazione, l’autorizzazione, se curatore non è il genitore, deve essere data dal tribunale per i minorenni su parere del giudice tutelare. Qualora nasca conflitto di interessi fra il minore e il curatore, a tutela degli interessi del minore è nominato un curatore speciale.
Posted on July 4th, 2007 by admin
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